la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  terzo  comma dell'art. 2 della legge regionale 28 novembre
1986, n. 56 concernente: "Norme per la concessione  di  finanziamenti
agevolati a favore delle cooperative edilizie" e' cosi' modificato:
   "3.  I  tassi  di  interesse  agevolato da applicarsi a carico dei
mutuatari sono conformi ai tassi di cui alla  deliberazione  C.I.P.E.
in data 13 febbraio 1986 e successive modificazioni".