la seguente legge: Art. 1. 1. Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 concernente: "Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie" e' cosi' modificato: "3. I tassi di interesse agevolato da applicarsi a carico dei mutuatari sono conformi ai tassi di cui alla deliberazione C.I.P.E. in data 13 febbraio 1986 e successive modificazioni".